Il rumore in ambito lavorativo

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Il rumore è un rischio fisico per il quale è imposto l’obbligo di valutazione da parte del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 (titolo VIII capo II).

Il rumore è una delle principali cause di malattia professionale all’interno dell’ambiente lavorativo, per questo motivo alla sua valutazione deve essere dedicata un’attenzione particolare.

In ogni ambiente lavorativo possono essere presenti fonti di rumore più o meno dannose dal momento che per definizione il rumore può essere prodotto da qualsiasi oggetto perturbato meccanicamente.

Secondo l’Unione Europea gli ambienti lavorativi ritenuti più a rischio sono:

  • Settore trasporti (aeroporti e trasporti su strada in primis);
  • Costruzioni (attività di cantiere);
  • Agricoltura, pesca, selvicoltura (per l’utilizzo di macchinari rumorosi quali trattori, trebbiatrici..);
  • Produzione industriale di alimenti e bevande
  • Industria estrattiva
  • Industria del legno
  • Industria metallurgica
  • Call centers
  • Spettacolo
  • Servizi
  • Istruzione (per particolari attività)

Il D.lgs. 81/08 attraverso l’articolo 189 definisce i valori limite di esposizione e valori di azione da rispettare all’interno di un ambiente lavorativo:

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

  1. Valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
  2. Valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
  3. Valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

  1. Il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
  2. Siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.”
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