Le vibrazioni in ambito lavorativo

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Il D.lgs. 81/08 distingue le valutazioni del rischio vibrazione in: sollecitazioni inerenti il sistema “mano braccio” e sollecitazioni estese al “corpo intero”.

Sono numerose le sorgenti che espongono al rischio vibrazioni nell’ambito lavorativo, citiamo solo alcuni degli utensili per i quali è previsto l’analisi del rischio vibrazioni relativo al sistema mano-braccio:

  • Martelli perforatori;
  • Trapani a percussione;
  • Levigatrici;
  • Smerigliatrici;
  • Motoseghe;
  • Chiodatrici.

e le sorgenti relative al “corpo intero” :

  • Ruspe;
  • Trattori;
  • Magli di forgiatura metalli;
  • Carrelli elevatori;
  • Piattaforme vibranti;
  • Imbarcazioni;
  • Treni;
  • Autobus e camion.

Il D.lgs. 81/08 attraverso l’articolo 201 definisce i valori limite di esposizione e valori di azione da rispettare all’interno di un ambiente lavorativo:

Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

    1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
      • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
      • il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.
    2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
      • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
      • il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.”

Per quanto riguarda la gestione dei superamenti dei valori di azione si segue articolo 203 del D.lgs. 81/08 (misure di prevenzione e protezione)

 […] quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

      1. Altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
      1. La scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
      2. La fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
      3. Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
      4. La progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
      5. L’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e

dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

      1. La limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
      2. L’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
      3. La fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.”

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