Il D.lgs. 81/08 distingue le valutazioni del rischio vibrazione in: sollecitazioni inerenti il sistema “mano braccio” e sollecitazioni estese al “corpo intero”.
Sono numerose le sorgenti che espongono al rischio vibrazioni nell’ambito lavorativo, citiamo solo alcuni degli utensili per i quali è previsto l’analisi del rischio vibrazioni relativo al sistema mano-braccio:
- Martelli perforatori;
- Trapani a percussione;
- Levigatrici;
- Smerigliatrici;
- Motoseghe;
- Chiodatrici.
e le sorgenti relative al “corpo intero” :
- Ruspe;
- Trattori;
- Magli di forgiatura metalli;
- Carrelli elevatori;
- Piattaforme vibranti;
- Imbarcazioni;
- Treni;
- Autobus e camion.
Il D.lgs. 81/08 attraverso l’articolo 201 definisce i valori limite di esposizione e valori di azione da rispettare all’interno di un ambiente lavorativo:
Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
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- Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
- il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.
- Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
- il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.”
- Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
Per quanto riguarda la gestione dei superamenti dei valori di azione si segue articolo 203 del D.lgs. 81/08 (misure di prevenzione e protezione)
[…] quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
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- Altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
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- La scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
- La fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
- Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
- La progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
- L’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e
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dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
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- La limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
- L’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
- La fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.
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Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.”